Il 24 aprile 2011 è entrato in vigore il Regolamento Ue n. 305/2011 per i Prodotti da Costruzione. Nel periodo immediatamente successivo, il Governo ed il Parlamento hanno emanato e convertito i decreti attuativi per la sua applicazione, rendendolo applicabile e cogente in Italia dal 1 luglio 2013. Dopo le prime applicazioni ed a seguito di una analisi più approfondita, su proposta del CSLP, è stata varata la Legge di Delegazione Europea 170/2016 per una riforma organica, più efficace ed efficiente, dell'intera materia delegando il Governo a redigere uno schema di decreto.
Il 16 giugno 2017 il Governo, alla fine dell'iter previsto, ha emanato il Decreto Legislativo 106/2017 che è uscito sulla Gazzetta Ufficiale del 10/7/2017 ed è ormai in vigore dal 9/8/2017.
Decreto Legislativo 106/2017 > www.gazzettaufficiale.it
Le principali novità sono di due tipi, fra loro intimamente connesse:
1) Istituzione di un
"Comitato nazionale di Coordinamento" e di un
"Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea (ITAB)";
2) Organica definizione del
Sistema di Vigilanza ed introduzione di un nuovo
Impianto Sanzionatorio.
In merito al primo punto in pratica vengono riuniti in un unico organismo l'STC, con competenze strutturali, e l'ITC-CNR con competenze sugli altri prodotti. Il nuovo Organismo unitario, l'ITAB, è preposto al rilascio degli ETA ed alla elaborazione degli EAD, essenziali per tutti i prodotti innovativi per i quali non è presente una norma armonizzata. La marcatura CE, infatti, attesta la conformità di un prodotto ad una DOP (Dichiarazione di Prestazioni) che, a sua volta, attesta la conformità o ad una norma armonizzata o ad una ETA (specifica di un produttore) che, a sua volta, attesta la conformità ad una EAD consistente in una sorta di linea guida per una classe di prodotti cui possono riferirsi diversi ETA, anche di diversi produttori europei.
In merito alla seconda novità, citiamo uno stralcio dell'Art. 20 (Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione) per capire la portata dirompente di questo decreto: 1. ".... il Costruttore, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell'Esecuzione o il Collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze utilizzi prodotti non conformi..... è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000€ a 50.000€.... 2. .... il Progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000€ a 25.000€.... ".
Analoghe sanzioni sono previste per tutti gli Operatori economici, in questo caso anche per non conformità rispetto alle norme nazionali (per i prodotti non marcati CE), ed anche per gli Organismi di certificazione notificati.
Si capisce immediatamente la valenza a dir poco dirompente della novità: se finora si doveva aspettare l'incidente, per andare a verificare tutti gli adempimenti,
con il nuovo decreto si colpisce la trasgressione nel momento in cui essa è compiuta, senza aspettare che possa causare danni.
E' un pò quello che è successo in ambito sicurezza con la storica 494: da allora la sicurezza in cantiere ha assunto una valenza totalmente diversa. Speriamo quindi che anche in questo campo, con questa importante novità legislativa, siano stimolati e premiati i comportamenti virtuosi e messi al bando quelli poco seri.
Detto ciò, tuttavia, bisogna immediatamente presidiare la chiarezza delle regole per non inceppare tutto il meccanismo. Di regole poco chiare o dall'ambito applicativo non ben definito infatti, in questo ambito, ce ne sono tantissime ma, in assenza di sanzioni, nessuno se ne è preoccupato granchè ma ora è ben diverso, visto che un DL rischia 6 mesi di arresto per una errata accettazione di un prodotto o un Progettista 3 mesi per una errata prescrizione.
Facciamo un semplice esempio di quelli che, pur essendo sotto gli occhi di tutti, nessuno ha ritenuto finora degno di dubbio.
Pensiamo ad un solaio intermedio di un capannone prefabbricato e pensiamo alle classiche travi in c.a. precompresse (ad elle o a ti rovescio) gettate fino ad intradosso caldana e con staffe fuoriuscenti all'estradosso. Attualmente è comunemente accettato, dagli organismi notificati, che tali travi siano coperte dalla norma EN 13225 relativa agli elementi lineari e nessuno eccepisce, o forse neanche si è accorto, che tale norma copre unicamente elementi totalmente prefabbricati, dove non è assolutamente previsto un getto integrativo (che invece in questi casi è essenziale perchè amplifica la resistenza di dette travi anche del 200 o 300%). Ecco, è facile prevedere che con le nuove regole, che vedono il DL sanzionato se non verifica o verifica non correttamente l'applicabilità di una norma ad un prodotto, sorgano dubbi e riserve, peraltro più che ragionevoli, che possono condurre ad un rapidissimo inceppamento del mercato.
Ecco perchè
l'istituzione dei due nuovi organismi, ed il loro rapido tune up, è una condizione indispensabile perchè le nuove norme ci facciano fare un (auspicabilissimo) passo o salto avanti e non due indietro.
Particolarmente importante è quindi il buon funzionamento e l'utilizzo, da parte di tutti gli operatori della filiera, del previsto e già operativo punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione (PCP), presso il MISE (Ministero Sviluppo Economico - pcp.italia@sviluppoeconomico.gov.it) che speriamo tutti costituisca la soluzione al problema qui esemplificato inquadrando ciascun prodotto, su cui si chiedessero informazioni, o in una Norma armonizzata o in un EAD o in un ETA o anche in nessuna di queste, lasciando quindi il prodotto in questione nell'ambito delle procedure di qualificazione nazionali (Caso B del cap. 11.1 delle NTC).
di Ing. Livio Izzo
[Libero Professionista; già Presidente e Coordinatore del Comitato Scientifico di Assoprem]
livio.izzo@fastwebnet.it