Nel complesso mondo delle opere di costruzione, a sei anni dall’emanazione del Regolamento dell’UE n° 305/2011, perpetua un profondo disordine di idee legato alla marcatura CE dei prodotti da costruzione. Non tutti gli attori del grande processo di progettazione e realizzazione di un’opera di costruzione hanno ben chiara la differenza tra l’obbligo di apporre il marchio CE ad un prodotto da costruzione e la facoltà di un produttore di scegliere, in maniera del tutto volontaria, di marcare CE il proprio prodotto.
Cerchiamo di fare chiarezza.

Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR) n° 305, emanato il 9 marzo 2011 e entrato in vigore nel 2013, abrogando di fatto la vecchia Direttiva 89/106/CEE, fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il CPR, nell’articolo 2, definisce il prodotto da costruzione come un qualsiasi prodotto o kit prefabbricato immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o parti di esse, e le cui prestazioni incidono sulle prestazioni dell’intera opera. Le prestazioni del generico prodotto da costruzione devono essere espresse in termini di caratteristiche essenziali in funzione dei 7 requisiti di base che devono possedere le opere di costruzione, ossia:
1. resistenza meccanica e stabilità,
2. sicurezza in caso di incendio,
3. igiene, salute e ambiente,
4. sicurezza e accessibilità nell’uso,
5. protezione contro il rumore,
6. risparmio energetico e ritenzione del calore,
7. uso sostenibile delle risorse naturali.
Il generico prodotto, a seconda della sua funzione nella realizzazione dell’opera da costruzione, può possedere una o più caratteristiche essenziali che vanno ad incidere su uno o su più requisiti base dell’opera.
Il prodotto da costruzione, marcato CE, è accompagnato da una dichiarazione di prestazione (DoP) nella quale sono elencate le sue prestazioni, espresse in livelli o classi, o in una descrizione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali.

Il Regolamento specifica in maniera chiara, all’articolo 4, quando il fabbricante è obbligato a redigere una dichiarazione di prestazione e ad apporre la marcatura CE:
- Quando per un determinato prodotto esiste una norma armonizzata hEN, che ne disciplina i metodi di verifica per la definizione delle caratteristiche prestazionali, il produttore che riconosce il proprio prodotto nello specifico campo di applicazione, per poterlo commercializzare liberamente sul Mercato Europeo, ha l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione, DoP, e di apporre la marcatura CE. Il produttore, o fabbricante come denominato nel CPR 305/2011, si assume la responsabilità della conformità del proprio prodotto a tale dichiarazione.
- Nel caso in cui il prodotto non rientra nel campo di applicazione di alcuna norma armonizzata hEN, ovvero non è previsto da una norma armonizzata alcun metodo di valutazione di almeno una delle caratteristiche essenziali di uno specifico prodotto, e quindi si è in presenza di un prodotto o di un processo innovativo, il produttore può richiedere in maniera volontaria che venga rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA-European Technical Assessment) sulla base di un Documento di Valutazione Europea (EAD-European Assessment Document). Nel momento in cui viene rilasciato l’ETA, il produttore è obbligato a redigere la DoP e apporre la marcatura CE.

Questa seconda opzione apre uno scenario estremamente interessante in quanto fornisce ai produttori la possibilità di portare sul mercato prodotti da costruzione o sistemi costruttivi innovativi, evidenziandone, mediante la marcatura CE, aspetti e peculiarità che rendono il prodotto unico e competitivo.
Infatti, avviando un processo volontario di marcatura CE del proprio prodotto tramite il rilascio di un ETA, il produttore richiede ad un TAB (Technical Assessment Body) Europeo che venga sviluppata un’apposita specifica tecnica armonizzata (EAD), redatta dallo stesso TAB responsabile (RTAB). Il produttore ha il vantaggio di poter scegliere quali e quante caratteristiche essenziali dichiarare per lo specifico prodotto; sarà compito del TAB inserire nell’EAD metodologie scientificamente riconosciute per la determinazione delle stesse. Tali metodologie, siano esse analitico /numeriche o sperimentali, possono essere estrapolate da altre specifiche tecniche armonizzate o norme di qualificazione di prodotto esistenti o possono essere sviluppate ad hoc per il prodotto in esame facendo riferimento a consolidata letteratura in materia.
A garanzia della veridicità del contenuto della DoP, il CPR per i prodotti che possono avere particolare impatto sulla sicurezza e la salute delle persone e sull’ambiente, prevede la partecipazione di organismi terzi, i cosiddetti Organismi Notificati, che svolgono un ruolo di sorveglianza del prodotto e del processo produttivo in funzione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) previsto, sorveglianza che si affianca ai sistemi di controllo necessariamente sempre messi in atto da parte del produttore.
Per quanto detto, se la marcatura CE non rappresenta un marchio di qualità del prodotto da costruzione, sicuramente nel processo di certificazione volontaria rappresenta un primo passo nella commercializzazione di prodotti da costruzione di “qualità” misurata e dichiarata.

[di Orsola Coppola, Annalisa Franco, Antonio Bonati]
 
 
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La marcatura CE

La strada più corretta per una qualificazione volontaria

Orsola Coppola, Annalisa Franco, Antonio Bonati [ITC-CNR]