Pubblicato in GU dell’Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) N. 157/2014 della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.
Il Regolamento è costituito di soli 2 articoli prevede la possibilità di rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione fornita dai fabbricanti di prodotti da costruzione nel caso in cui venga immesso sul mercato un prodotto che rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Riportiamo integralmente di seguito i 2 articoli del Regolamento.
“... Articolo 1
1. Gli operatori economici possono rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:
a) garanzia che il contenuto di una dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
b) garanzia che il sito web in cui sono state rese disponibili le dichiarazioni di prestazione redatte per i prodotti da costruzione verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
c) garanzia che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011;
d) garanzia di dare istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.
2. I fabbricanti devono garantire che ogni singolo prodotto o lotto dello stesso prodotto da essi immesso sul mercato sia correlato ad una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013”
Prodotti da costruzione
Dichiarazione di prestazione su un sito web